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Gli effetti per cittadini e professionisti dopo la sentenza n. 45643/2009 della Cassazione Evasione, scivolo al riciclaggio Il reato si confi gura anche quando il fi ne è il risparmio fi scale Pagine a cura DI LUCIANO DE ANGELIS E CHRISTINA FERIOZZI Anche i delitti fi scali non orientati alla creazione di capitali illeciti, ma almero risparmio fi scale costituiscono reati presupposto a quello di riciclaggio. Tutti i reati tributari, infatti, come qualsiasi altro illecito penalmente rilevante tendente a ripulire il «denaro sporco», facendone perdere le tracce della provenienza delittuosa, possono essere alla base dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale. È quanto ha affermato la Cassazione con sentenza n. 45643 del 26/11/09 (si veda ItaliaOggi di venerdì) che, a quanto consta, è la prima specifica pronuncia sull’argomento. L’ampliamento dei reati presupposto. All’ampliamento dei reati presupposto si è pervenuti con legge n. 328 del 9 agosto 1993, che ha annoverato, fra gli stessi, tutti i reati non colposi. Tali disposizioni anticiparono, in Italia, ciò che la direttiva 2001/97/Ce (seconda direttiva sull’antiriciclaggio) introdusse a livello europeo il 4 dicembre 2001, con la quale divennero reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco tutte le condotte aventi una rilevanza penale e punite con ergastolo, reclusione e multa. L’eliminazione dell’indicazione normativa dei reati presupposto si rese necessaria, si legge in motivazione alla sentenza in commento, «in conseguenza della straordinaria mutabilità delle forme usate dal mercato finanziario ed economico in genere nella formazione di capitali illeciti, suscettibili di essere successivamente lavati e per l’altrettanto straordinaria capacità delle menti fi nanziarie della grande criminalità organizzata, nell’escogitare metodi e sistemi di pulitura dei capitali illeciti». Con l’introduzione del dlgs n.74/2000 e delle ipotesi delittuose ex artt. 4 e 5 della normativa, anche l’evasione fi scale (al di sopra delle soglie di rilevanza) è rientrata fra i reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco. Ovviamente è sempre richiesto che l’evasore o il concorrente nel reato fi scale sia un soggetto diverso dal riciclatore, non confi gurandosi a oggi, il reato di «autoriciclaggio». La tesi della Banca d’Italia. In merito ai reati fi scali attualmente la dottrina non è uniformemente orientata. Parte di essa ritiene che il provento dell’evasione fiscale costituisca un arricchimento conseguito con il (fraudolento) risparmio delle imposte che si sarebbero dovute pagare e che, pertanto, tale indebito arricchimento conseguito dal contribuente non possa identifi carsi con il «denaro, beni o altre utilità», direttamente provenienti da delitto cui fanno riferimento gli art. 648-bis e 648-ter c.p. In tal senso, in passato, si era pronunciato anche il tribunale di Milano (ord. 19 febbraio 1999) che ha escluso la confi gurabilità del reato di riciclaggio a seguito di una frode fi scale. Ciò in quanto il reato presupposto può essere costituito soltanto dai delitti che provocano un arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell’autore e… la frode fi scale non costituisce un presupposto valido per la successiva attività di riciclaggio a causa dell’impossibilità concreta di individuare la natura e la consistenza dei proventi illeciti. La dottrina prevalente, tuttavia, nonché la Banca d’Italia (documento del 12/1/2001) è orientata da tempo a ritenere che tutti i delitti tributari (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, ed omessa dichiarazione, nonché l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) possano senz’altro costituire presupposto dei reati di riciclaggio e impiego di denaro beni o altre utilità di provenienza illecita, rilevando che non è richiesta la concreta identifi cazione del bene o del reato riciclabile.


 

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